Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 mag 2017
1.   La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Francia per il prodotto di cui al paragrafo 2 è giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. 2.   Il paragrafo 1 si applica al prodotto identificato dal seguente numero di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi: BC-QC011565-51.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:810:oj#art-1