Art. 1
In vigore dal 10 mag 2017
1. La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Francia per il prodotto di cui al paragrafo 2 è giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Il paragrafo 1 si applica al prodotto identificato dal seguente numero di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:
BC-QC011565-51.
Storico versioni
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