Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 8 mag 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto La presente decisione stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa.»; 2) all', la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)   «frutti specificati»: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka.»; 3) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono essere introdotti nell'Unione conformemente agli articoli da 4 a 7 della presente decisione.»; 4) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina I frutti specificati originari dell'Argentina sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi: a) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo; b) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo; c) una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo.»; 5) all'articolo 6, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo: «Articolo 6 Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione 1.   I frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (*1). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa. (*1)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).»;" 6) all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nel caso dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay, oltre alle lettere a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.»; 7) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono solo essere introdotti e circolare nell'Unione conformemente agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.»
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