Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 apr 2017
In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale: — pubbliche amministrazioni; — società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano; — società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:784:oj#art-1