Art. 1
In vigore dal 25 apr 2017
In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:
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pubbliche amministrazioni;
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società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano;
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società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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