Art. 1
In vigore dal 11 apr 2017
All'articolo 6 della decisione 2011/235/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2018. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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