Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 apr 2017
1.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione controlla visivamente i veicoli per bestiame provenienti dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati. 2.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in Algeria di animali vivi da caricare a bordo controlla visivamente le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima che gli animali siano caricati a bordo. 3.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II. 4.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti: a) dispone che il veicolo o la nave per bestiame vengano sottoposti a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più vicino possibile al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3; b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposti a pulizia: i) rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame, o ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a). 5.   L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.
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