Art. 1
In vigore dal 6 apr 2017
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1)
all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrino i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nell'industria delle armi convenzionali, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo.»;
2)
all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
la fornitura di servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»;
3)
è inserito il capitolo seguente:
«CAPITOLO V bis
RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 22 bis
1. È vietata la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti i settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dai paragrafi 1 e 2.
Articolo 22 ter
Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Articolo 22 quater
1. È vietata la prestazione di servizi informatici o servizi collegati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente per essere utilizzati da missioni diplomatiche o consolari o da organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri.
4. Nei casi non contemplati dal paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per la prestazione di servizi informatici e di servizi collegati forniti esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dal paragrafo 1.
Articolo 22 quinquies
Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:666:oj#art-1