Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 apr 2017
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata: 1) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrino i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nell'industria delle armi convenzionali, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo.»; 2) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la fornitura di servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»; 3) è inserito il capitolo seguente: «CAPITOLO V bis RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Articolo 22 bis 1.   È vietata la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti i settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione. 3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dai paragrafi 1 e 2. Articolo 22 ter Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 22 quater 1.   È vietata la prestazione di servizi informatici o servizi collegati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente per essere utilizzati da missioni diplomatiche o consolari o da organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. 3.   Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri. 4.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per la prestazione di servizi informatici e di servizi collegati forniti esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione. 5.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dal paragrafo 1. Articolo 22 quinquies Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
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