Art. 6 · Obblighi di notifica e valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti e a nuovi accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica

Art. 6

Obblighi di notifica e valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti e a nuovi accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica

In vigore dal 5 apr 2017
Obblighi di notifica e valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti e a nuovi accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica 1.   Entro il 3 agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche. Qualora l'accordo intergovernativo vigente faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro. L'obbligo di notifica alla Commissione previsto dal presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese. 2.   Gli accordi intergovernativi vigenti già notificati alla Commissione il 2 maggio 2017, ai sensi dell', paragrafi 1 o 5, della decisione n. 994/2012/UE, oppure dell', paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si considerano notificati ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tale notifica soddisfi i requisiti di cui al medesimo paragrafo. 3.   La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati notificati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, nonché gli accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica notificati a norma dell', paragrafo 5. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, ne informa di conseguenza gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla notifica di detti accordi.
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