Art. 10 · Relazioni e riesame

Art. 10

Relazioni e riesame

In vigore dal 5 apr 2017
Relazioni e riesame 1.   Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 2.   La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia elettrica, e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l'incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:684:oj#art-10