Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 apr 2017
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è quella di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3) per quanto riguarda l'inclusione di carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorurate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.
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