Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 apr 2017
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all', paragrafo 2, è pari a 2 798 381,56 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'UNODA e la SAS saranno invitati a raggiungere un accordo sul rimborso delle spese sostenute dalla SAS per il suo contributo all'attuazione della presente decisione. L'accordo tra la Commissione e l'UNODA stabilisce che l'UNODA e la SAS devono assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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