Art. 2
In vigore dal 24 mar 2017
Gli aiuti di Stato illegalmente concessi dalla Germania per il periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2012 nell'ambito delle sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
Storico versioni
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