Art. 2
In vigore dal 21 mar 2017
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'emendamento 1 a nome dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:61:oj#art-2