Art. 4 · Esecuzione del mandato

Art. 4

Esecuzione del mandato

In vigore dal 3 mar 2017
Esecuzione del mandato 1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR. 2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR. 3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti. 4.   L'RSUE collabora in stretto coordinamento con l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione. 5.   L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.
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