Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 feb 2017
Il prima possibile, ma al più tardi entro il 4 marzo 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all' a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
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