Art. 1
In vigore dal 27 feb 2017
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
all', è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. L' non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»).»;
2)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2018.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:350:oj#art-1