Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 feb 2017
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) all', è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   L' non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»).»; 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2018. 2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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