Art. 12 · Coordinamento

Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 27 feb 2017
Coordinamento 1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH. 3.   A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, unitamente ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.
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