Art. 9
Sicurezza
In vigore dal 27 feb 2017
Sicurezza
Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell'area di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:
a)
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la sua area di competenza e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e che comprenda un piano di emergenza e di evacuazione;
b)
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area l'area di sua competenza;
c)
provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area l'area di sua competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
d)
provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio all'AR, e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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