Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 feb 2017
La Francia è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse che prevede,in deroga alla direttiva 2006/112/CE, che il settore doganale svizzero dell'aeroporto, definito ai sensi dell'articolo 8 della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, non debba essere trattato come parte del territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5 di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:320:oj#art-1