Art. 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
In vigore dal 17 feb 2017
Rappresentante speciale dell'Unione europea
1. Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende l'area comprendente la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.
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