Art. 1
In vigore dal 17 feb 2017
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L' non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di determinate attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna qualora le attrezzature siano destinate unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.»;
2)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2018.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2018.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:288:oj#art-1