Art. 7
Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli
In vigore dal 14 feb 2017
Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli
1. Gli Stati membri introducono o rafforzano sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio.
2. I sistemi di cui al paragrafo 1 prendono in considerazione come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di un virus dell'HPAI, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.
Storico versioni
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