Art. 7 · Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli

Art. 7

Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli

In vigore dal 14 feb 2017
Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli 1.   Gli Stati membri introducono o rafforzano sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio. 2.   I sistemi di cui al paragrafo 1 prendono in considerazione come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di un virus dell'HPAI, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:263:oj#art-7