Art. 5
Misure di sensibilizzazione e di biosicurezza
In vigore dal 14 feb 2017
Misure di sensibilizzazione e di biosicurezza
Gli Stati membri assicurano che siano in atto le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate del settore avicolo ai rischi connessi all'HPAI e per fornire loro le informazioni più adeguate in materia di misure di biosicurezza, in particolare le misure da attuare nelle zone ad alto rischio, attraverso i mezzi più idonei per portare tali informazioni alla loro attenzione.
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