Art. 5 · Comunicazione in merito al rischio e alla crisi

Art. 5

Comunicazione in merito al rischio e alla crisi

In vigore dal 13 feb 2017
Comunicazione in merito al rischio e alla crisi 1.   Al ricevimento di una richiesta di consultazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, gli Stati membri si consultano tra loro in seno al CSS ed elaborano e propongono il contenuto e la forma delle comunicazioni in merito al rischio e alla crisi da fornire a cura degli Stati membri al pubblico e/o agli operatori sanitari. Gli Stati membri possono adattare le comunicazioni in funzione delle loro esigenze e delle circostanze. 2.   Gli Stati membri che hanno già trasmesso comunicazioni in merito al rischio e alla crisi riguardo a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero informano per iscritto il CSS e la Commissione circa il contenuto di tali comunicazioni.
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