Art. 1 · Autorità competenti per il SARR

Art. 1

Autorità competenti per il SARR

In vigore dal 13 feb 2017
Autorità competenti per il SARR 1.   La Commissione concede alle autorità competenti per il SARR, designate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, l'accesso al sistema di allarme rapido e di reazione istituito a norma dell' della decisione n. 1082/2013/UE. 2.   Gli Stati membri si assicurano che siano attivati efficaci canali di comunicazione tra le autorità competenti per il SARR e tutte le altre pertinenti autorità competenti soggette alla loro giurisdizione al fine di individuare immediatamente le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che rispondono ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1082/2013/UE.
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