Art. 3
In vigore dal 9 feb 2017
Gli Stati membri interessati garantiscono che:
a)
le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nella parte B dell'allegato della presente decisione;
b)
le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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