Art. 2
In vigore dal 9 feb 2017
Gli Stati membri interessati garantiscono che:
a)
le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato della presente decisione;
b)
le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nella parte A dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:247:oj#art-2