Art. 2
Introduzione di Actinidia Lindl. nell'Unione
In vigore dal 2 feb 2017
Introduzione di Actinidia Lindl. nell'Unione
Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») originari di paesi terzi possono essere introdotti nell'Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I.
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