Art. 3 · Convocazione di una riunione

Art. 3

Convocazione di una riunione

In vigore dal 1 feb 2017
Convocazione di una riunione 1.   Le riunioni del gruppo sono convocate dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri. Il presidente fornisce un calendario indicativo delle riunioni che intende organizzare durante il suo mandato, tenendo conto del programma di lavoro del gruppo. 2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in principio, presso i locali della Commissione.
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