Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 gen 2017
L'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:177:oj#art-2