Art. 1
Modifiche
In vigore dal 26 gen 2017
Modifiche
La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue:
1.
l’ è modificato come segue:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
“istituzione finanziaria monetaria (IFM)” ha il significato stabilito alla lettera a) dell’ del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*1); e in relazione al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (*2), l’espressione va intesa come inclusiva di tutte le succursali di IFM ubicate nell’Unione e nell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;
b)
il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6.
per “scadenza della BCN” si intende la data e l’ora stabilita da ciascuna BCN per la ricezione dei dati da parte dei soggetti dichiaranti;»;
c)
è inserito il seguente punto 10:
«10.
per “succursale” si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività dell’ente;»;
d)
è inserito il seguente punto 11:
«11.
per “succursale dell’Unione e dell’EFTA” si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell’Unione o in un paese dell’EFTA.»;
2.
l’ è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La BCE e le BCN monitorano l’osservanza da parte dei soggetti dichiaranti dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione così come stabiliti nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), nell’allegato II al regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (*3), nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente possono decidere di avviare una fase valutativa e/o iniziare una procedura di infrazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. A seguito di una procedura d’infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. La presente decisione non pregiudica il potere della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.»;
3.
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la BCE o la BCN competente possono, laddove abbiano registrato l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, formulare un avvertimento all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione informandolo della natura dell’asserita inosservanza e raccomandare misure correttive da mettere in atto per evitare il ripetersi dell’inosservanza;»;
4.
nell’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità dell’infrazione dipende dal numero di giornate lavorative o di ore di ritardo rispetto alla scadenza della BCE o della BCN.»;
5.
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Risposta a richieste di informazioni
Il soggetti dichiaranti rispondono alle domande relative a possibili casi di inosservanza di obblighi di segnalazione statistica entro il termine stabilito dalla BCE o dalla BCN interessata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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