Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 gen 2017
Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti; 2) «servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti; 3) «servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti; 4) «strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi; 5) «spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.
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