Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 gen 2017
Per un periodo transitorio avente termine il 30 giugno 2017, gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2017 conformemente al modello figurante nella parte 1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla presente decisione.
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