Art. 4
In vigore dal 16 gen 2017
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato IG istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato IG accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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