Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 gen 2017
1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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