Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 gen 2017
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: (1) «responsabile», il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati; (2) «CERT-UE», la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni e agenzie dell'UE. La sua missione consiste nell'aiutare le istituzioni europee a proteggersi dagli attacchi intenzionali e dolosi che potrebbero danneggiare l'integrità del patrimonio informatico e ledere gli interessi dell'UE. Il campo di applicazione delle attività di CERT-UE comprende la prevenzione, l'individuazione del problema, la risposta e il ripristino; (3) «servizio della Commissione», le direzioni generali, i servizi della Commissione o i gabinetti dei membri della Commissione; (4) «autorità di sicurezza della Commissione», il ruolo di cui alla decisione 2015/444; (5) «sistema di comunicazione e informazione» o «CIS», ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica, compreso l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, nonché l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione. La presente definizione comprende le applicazioni commerciali, i sistemi informatici comuni, i servizi esternalizzati e i dispositivi degli utenti finali; (6) «organo di gestione interno» (CMB), l'organo che fornisce il massimo livello di sorveglianza della gestione interna per le questioni amministrative e operative della Commissione; (7) «proprietario dei dati», la persona responsabile di assicurare la protezione e l'utilizzo di un set di dati specifico trattato da un CIS; (8) «set di dati», una serie di informazioni per uno specifico processo o attività della Commissione; (9) «procedura di emergenza», un insieme predefinito di metodi e responsabilità per rispondere a situazioni di emergenza al fine di prevenire gravi conseguenze per la Commissione; (10) «politica di sicurezza delle informazioni», una serie di obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni, che sono o devono essere stabiliti, attuati e controllati. Comprende, tra l'altro, le decisioni (UE, Euratom) 2015/444 e 2015/443; (11) «comitato direttivo per la sicurezza delle informazioni» (ISBB), l'organo di gestione che sostiene l'organo di gestione interno nelle sue mansioni connesse alla sicurezza informatica; (12) «prestatore interno di servizi informatici», un servizio della Commissione che fornisce servizi informatici condivisi; (13) «sicurezza informatica» o «sicurezza dei CIS», il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei CIS e delle serie di dati che essi trattano; (14) «orientamenti in materia di sicurezza informatica», misure raccomandate ma facoltative volte a sostenere gli standard di sicurezza informatica o a servire da riferimento quando non vi sono norme applicabili; (15) «incidente di sicurezza informatica», un evento che potrebbe compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità di un CIS; (16) «misura di sicurezza informatica», una misura tecnica oppure organizzativa volta a ridurre i rischi per la sicurezza informatica; (17) «esigenza di sicurezza informatica», una definizione precisa e univoca dei livelli di riservatezza, integrità e disponibilità associati a un sistema d'informazione o a un sistema informatico al fine di determinare il livello di protezione richiesto; (18) «obiettivo di sicurezza informatica», una dichiarazione d'intenti per contrastare minacce specifiche e/o soddisfare determinati requisiti o ipotesi di sicurezza organizzativa; (19) «piano di sicurezza informatica», la documentazione delle misure di sicurezza informatica necessarie per soddisfare le esigenze di sicurezza di un CIS; (20) «politica di sicurezza informatica», una serie di obiettivi in materia di sicurezza informatica, che sono o devono essere stabiliti, attuati e controllati. Comprende la presente decisione e le relative norme di attuazione; (21) «requisito di sicurezza informatica», un'esigenza di sicurezza informatica formalizzata mediante un processo predefinito: (22) «rischio in materia di sicurezza informatica», un effetto che una minaccia per la sicurezza informatica potrebbe causare a un CIS sfruttandone la vulnerabilità. In quanto tale, un rischio in materia di sicurezza informatica è caratterizzato da due fattori: 1) l'incertezza, ad esempio la probabilità che una minaccia per la sicurezza informatica provochi un evento indesiderato, e 2) l'impatto, ossia le conseguenze che un simile evento indesiderato potrebbe avere su un CIS; (23) «norme di sicurezza informatica», specifiche misure obbligatorie in materia di sicurezza informatica che contribuiscono a far rispettare e sostenere la politica in materia di sicurezza informatica; (24) «strategia di sicurezza informatica», una serie di progetti e attività volti a conseguire gli obiettivi della Commissione e che sono stati stabiliti, attuati e controllati; (25) «minaccia per la sicurezza informatica», un fattore che potrebbe portare a un evento indesiderato che potrebbe danneggiare un CIS. Tali minacce possono essere accidentali o intenzionali e sono caratterizzate da elementi di minaccia, obiettivi potenziali e metodologie d'attacco; (26) «responsabile della sicurezza informatica a livello locale» (LISO), il funzionario responsabile del collegamento per la sicurezza informatica di un servizio della Commissione; (27) «dati personali», «trattamento dei dati personali», «responsabile del trattamento» e «archivio dei dati personali» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare l'; (28) «trattamento delle informazioni», tutte le funzioni di un CIS con riferimento ai set di dati, compresi la creazione, la modifica, la visualizzazione, lo stoccaggio, il trasporto, la cancellazione e l'archiviazione delle informazioni. Il trattamento delle informazioni può essere fornito da un CIS come una serie di funzionalità per gli utenti e come servizi informatici ad altri CIS; (29) «segreto professionale», la protezione dei dati commerciali del tipo coperto dal segreto professionale, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o alle loro componenti di costo di cui all'articolo 339 del TFUE; (30) «responsabile», l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti; (31) «sicurezza nella Commissione», la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni alla Commissione, in particolare l'incolumità delle persone e l'integrità delle risorse, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni e dei sistemi di comunicazione e informazione, nonché il funzionamento senza ostacoli delle attività operative della Commissione; (32) «servizio informatico condiviso», il servizio che un CIS fornisce ad altri CIS nel trattamento delle informazioni; (33) «proprietario del sistema», la persona responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un CIS; (34) «utente», qualsiasi persona fisica utilizzi funzionalità fornite da un CIS, sia all'interno che all'esterno della Commissione.
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