Art. 14 · Obbligo di rispettare le disposizioni

Art. 14

Obbligo di rispettare le disposizioni

In vigore dal 10 gen 2017
Obbligo di rispettare le disposizioni 1.   È obbligatorio rispettare le disposizioni delineate nella politica in materia di sicurezza informatica e le relative norme. 2.   L'inosservanza delle disposizioni di sicurezza informatica e delle relative norme è passibile di azione disciplinare conformemente ai trattati, allo statuto dei funzionari e all'RAA, di sanzioni contrattuali e/o di azione legale nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari nazionali. 3.   La direzione generale dell'Informatica è informata di eventuali eccezioni alla politica in materia di sicurezza informatica. 4.   Nel caso in cui l'ISSB decida che esiste un rischio inaccettabile per un CIS della Commissione, la direzione generale dell'Informatica in collaborazione con il proprietario del sistema sottopone misure di mitigazione all'approvazione dell'ISSB. Tali misure possono tra l'altro comprendere il rafforzamento del monitoraggio e della rendicontazione, limitazioni del servizio e l'interruzione delle forniture. 5.   L'ISSB impone l'attuazione di misure di mitigazione ove necessario. Può anche raccomandare al direttore generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza di aprire un'indagine amministrativa. La direzione generale dell'Informatica riferisce all'ISSB in merito a ogni situazione in cui vengono imposte misure di attenuazione. I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.
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