Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 10 gen 2017
Oggetto e campo di applicazione 1.   La presente decisione si applica a tutti i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) che sono posseduti, acquistati, gestiti oppure operati da o per conto della Commissione e a ogni utilizzo di tali CIS da parte della Commissione. 2.   La presente decisione stabilisce gli obiettivi, i principi, l'organizzazione e le responsabilità fondamentali in relazione alla sicurezza dei CIS e, in particolare, per i servizi della Commissione che li possiedono, acquistano, gestiscono oppure operano, compresi i CIS forniti da un prestatore di servizi informatici interni. Quando un CIS è fornito, posseduto, gestito oppure operato da una terza parte esterna sulla base di un accordo bilaterale o di un contratto con la Commissione, i termini dell'accordo o del contratto sono conformi alla presente decisione. 3.   La presente decisione si applica a tutti i servizi della Commissione e delle agenzie esecutive. Quando un CIS è utilizzato da altri organi e istituzioni sulla base di un accordo bilaterale con la Commissione, i termini dell'accordo sono conformi alla presente decisione. 4.   Fatte salve le indicazioni specifiche relative a particolari categorie del personale, la presente decisione si applica ai membri della Commissione, al personale della Commissione che rientra nel campo di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («lo statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (il «RAA») (4), agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (gli «END») (5), ai prestatori di servizi esterni e al loro personale, ai tirocinanti e ai singoli che hanno accesso ai CIS nel campo di applicazione della presente decisione. 5.   La presente decisione si applica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione dell'Unione e con la decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom (6). In particolare, le misure di cui alla presente decisione, comprese le istruzioni, le ispezioni, le indagini e le misure equivalenti, possono non applicarsi al CIS dell'Ufficio nei casi in cui ciò non è compatibile con l'indipendenza della funzione d'indagine dell'Ufficio e/o la riservatezza delle informazioni raccolte dall'Ufficio nell'esercizio di tale funzione.
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