Art. 2 · Modifiche della decisione di esecuzione 2012/807/UE

Art. 2

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/807/UE

In vigore dal 5 gen 2017
Modifiche della decisione di esecuzione 2012/807/UE La decisione di esecuzione 2012/807/UE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione applicabile agli stock di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque UE delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque UE della zona Copace 34.1.11 (in seguito denominate “acque occidentali”).»; 3) all', paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca nelle acque occidentali, in particolare per quanto concerne l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;» 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Procedure per la valutazione del rischio 1.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alla o alle zone di cui all' in base alla metodologia stabilita in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). 2.   In base alla metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato: a) esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze; b) stabilisce il livello di rischio — per attività di pesca e per stock, per zona coperta e periodo dell'anno — sulla base della frequenza (elevata, media, bassa, nulla) e delle possibili conseguenze (gravi, significative, accettabili o marginali). Il livello di rischio stimato è definito in base alle seguenti categorie: “molto basso”, “basso”, “medio”, “alto” e “molto alto”. 3.   Gli Stati membri interessati stilano e aggiornano regolarmente un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio alto e molto alto. L'elenco aggiornato dei pescherecci classificati in base al livello di rischio è utilizzato nelle pertinenti campagne del piano di impiego congiunto. 4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all', a tale peschereccio è attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione è attribuito un livello di rischio “molto alto”.»; 5) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.»
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