Art. 5 · Applicazione delle modifiche

Art. 5

Applicazione delle modifiche

In vigore dal 15 dic 2016
Applicazione delle modifiche Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.
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