Art. 2
In vigore dal 9 dic 2016
Qualsiasi fornitore che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all' presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende immettere sul mercato.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, salvo nel caso in cui:
a)
vi siano motivi sufficienti per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure
b)
il rilascio dell'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo di sementi di cui all'.
Storico versioni
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