Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 nov 2016
Per un periodo transitorio che termina il 1o febbraio 2017 gli Stati membri accettano le partite di miele provenienti dal Libano, a condizione che l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 15 dicembre 2016 in conformità alla decisione 2011/163/UE.
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