Art. 8
Riesame delle decisioni delegate
In vigore dal 16 nov 2016
Riesame delle decisioni delegate
1. Le decisione delegate possono essere soggette a riesame amministrativo interno in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come previsto dalla decisione BCE/2014/16 (6).
2. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
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