Art. 4
Decisioni di delega
In vigore dal 16 nov 2016
Decisioni di delega
Il Consiglio direttivo può delegare poteri decisionali in relazione a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE adottando una decisione di delega con la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Una decisione di delega stabilisce con precisione l'ambito della delega e le condizioni sulla base delle quali tali poteri possono essere esercitati, e diviene efficace con l'adozione di una decisione di nomina da parte del Comitato esecutivo in conformità all'.
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