Art. 9 · Deroghe al divieto di spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I

Art. 9

Deroghe al divieto di spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I

In vigore dal 15 nov 2016
Deroghe al divieto di spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I 1.   In deroga al divieto di cui all', lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I, a condizione che: a) si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto; b) qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell', sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo prima di essere trasformati almeno in conformità dell', paragrafo 2, lettera b); e c) i cuoi e le pelli provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa. 2.   In deroga al divieto di cui all', lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I o II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che: a) si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati provenienti da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa; b) i cuoi e le pelli siano stati: i) trattati in conformità dell'allegato I, punto 28, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (20); o ii) sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); e c) i cuoi e le pelli siano stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento. 3.   In deroga al divieto di cui all', lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I, a condizione che: a) si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto; b) qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell', sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro prima di essere trasformati almeno in conformità dell', paragrafo 2, lettera b); e c) i cuoi e le pelli provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa. 4.   In deroga al divieto di cui all', lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I o II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che: a) i cuoi e le pelli soddisfino altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della spedizione di tali cuoi e pelli; b) i cuoi e le pelli provengano da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa; c) sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell', sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli, spediti in conformità delle ulteriori prescrizioni di garanzia in materia di salute animale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro prima di essere trasformati almeno in conformità dell', paragrafo 2, lettera b); e d) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a).
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