Art. 3
Limitazioni delle spedizioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività e di alcuni prodotti di origine animale provenienti dalle zone elencate nell'allegato I
In vigore dal 15 nov 2016
Limitazioni delle spedizioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività e di alcuni prodotti di origine animale provenienti dalle zone elencate nell'allegato I
Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di partite di:
a)
bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;
b)
sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;
c)
colostro, latte e prodotti lattiero-caseari di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati all'alimentazione animale provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I;
d)
sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività, diversi da quelli di cui alla lettera e), provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;
e)
cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o cuoi e pelli non trattati non destinati al consumo umano di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I.
Storico versioni
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