Art. 12 · Procedura di incanalamento

Art. 12

Procedura di incanalamento

In vigore dal 15 nov 2016
Procedura di incanalamento L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento per il trasporto dei bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, dei sottoprodotti di origine animale non trasformati e dei cuoi e delle pelli non trattati che rientrano nelle deroghe di cui agli soddisfi le seguenti prescrizioni: a) ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di tali animali vivi, sottoprodotti di origine animale non trasformati o cuoi e pelli non trattati è stato: i) registrato individualmente dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di spedizione ai fini del trasporto di animali vivi o di sottoprodotti di origine animale non trasformati o di cuoi e pelli non trattati mediante la procedura di incanalamento; ii) sigillato dal veterinario ufficiale dopo essere stato caricato per la spedizione; solo un funzionario dell'autorità competente del luogo di destinazione può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo; tutti i carichi e le sostituzioni di sigillo devono essere notificati all'autorità competente del luogo di destinazione; b) il trasporto è: i) sotto controllo ufficiale; ii) diretto, senza soste a meno che il periodo di riposo prescritto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (24) non abbia luogo in un posto di controllo. Qualora durante lo spostamento attraverso una zona elencata nella parte II dell'allegato I si preveda un periodo di riposo di un giorno o più in un posto di controllo, gli animali sono protetti dall'attacco dei vettori; iii) effettuato seguendo l'itinerario autorizzato dall'autorità competente del luogo di origine; c) la partita comprende soltanto animali vivi o sottoprodotti di origine animale non trasformati o cuoi e pelli non trattati aventi lo stesso status sanitario; d) il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di destinazione deve confermare ciascun arrivo all'autorità competente del luogo di origine; e) dopo lo scarico degli animali vivi o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati o dei cuoi e delle pelli non trattati il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto sono completamente puliti, disinfettati e trattati con insetticidi autorizzati efficaci contro i vettori noti della dermatite nodulare contagiosa all'interno di un'area chiusa del luogo di destinazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale; f) precedentemente alla prima spedizione dalle zone elencate nella parte I o II dell'allegato I per le quali ha luogo una procedura di incanalamento, l'autorità competente del luogo di origine provvede affinché siano predisposti gli accordi necessari con le pertinenti autorità competenti al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, una grave avaria del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore o del conducente e il conducente o l'operatore dell'autocarro o altro veicolo informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi incidente o grave avaria del veicolo; e g) nel caso di cuoi e pelli non trattati o sottoprodotti di origine animale non trasformati, i veicoli devono essere interamente a tenuta stagna, compresa la chiusura delle porte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:2008:oj#art-12