Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 nov 2016
L'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, si applica a titolo provvisorio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
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