Art. 2
In vigore dal 29 set 2016
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 52 dell'accordo.
L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.
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