Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 16 set 2016
Autorizzazione
Ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all';
b)
i mangimi contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all';
c)
gli OGM di cui all' in prodotti che li contengano o che siano da essi costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:1685:oj#art-2