Art. 2 · Dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione

Art. 2

Dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione

In vigore dal 19 ago 2016
Dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione 1.   Gli Stati membri raccolgono i dati specificati nell'allegato I in conformità del programma pluriennale dell'Unione. 2.   La correlazione tra le tabelle del programma pluriennale dell'Unione e le tabelle e il testo del piano di lavoro figura nell'allegato II.
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